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Art. 27g

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. I Cantoni:
    1. sorvegliano lo svolgimento della formazione complementare;
    2. effettuano test d’idoneità sociopedagogica per l’ammissione alla formazione degli animatori;
    3. decidono se tener conto delle conoscenze anteriori degli animatori in materia di formazione;
    4. organizzano gli esami per ottenere l’attestato di competenza di animatore;
    5. sorvegliano i centri di formazione per animatori.
  2. Possono delegare l’esecuzione di questi compiti ad altri servizi.

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