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Art. 27a

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. La formazione complementare dura sette ore e si svolge in una sola giornata.1
  2. La formazione complementare è svolta in gruppi di 6/12 persone. Un gruppo è costituito di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria A o di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria B. Il contenuto del corso è impostato in base alla rispettiva categoria. Chiunque possieda la licenza di condurre in prova delle categorie A e B può scegliere se intende seguire la formazione complementare con un motoveicolo della categoria A o con un autoveicolo della categoria B.
  3. Ogni gruppo è assistito dal numero di animatori necessario a uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e alla realizzazione degli obiettivi prefissati.
  4. Di norma, il candidato segue la formazione complementare con il proprio veicolo. L’organizzatore del corso può mettere dei veicoli a disposizione dei partecipanti che non ne possiedono.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

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