Alle persone che, in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bislettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).1
Le persone che hanno trasferito il proprio domicilio all’estero e la cui licenza di condurre svizzera è andata persa ricevono un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera.
Su richiesta, l’autorità d’ammissione rilascia una licenza di condurre valida al massimo cinque anni:
per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se questa era stata rilasciata in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bislettera b;
per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l’attestato di cui al capoverso 2 come prova dell’autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera; oppure
per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa o scaduta, se il nuovo Stato di domicilio aveva riconosciuto la licenza di condurre svizzera come attestato che legittima le autorizzazioni a condurre da esso emesse senza che fosse stata rilasciata una licenza di condurre nazionale; una licenza di condurre in prova scaduta può essere sostituita soltanto se il titolare ha frequentato la formazione complementare prescritta dal diritto svizzero.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). ↩
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