In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» e se all’apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria C o CE prima del compimento dei 18 anni, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all’autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. Se l’apprendista non ha ancora compiuto 18 anni, l’autorità cantonale lo invita a restituire la licenza (art. 16 cpv. 3 lett. b).
In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e se all’apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza secondo l’articolo 15 capoverso 2 lettera a, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all’autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. L’autorità cantonale invita l’apprendista a restituire la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia non superiore a 0,2 kW/kg.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 650). ↩
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