Tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza sono abrogate alla data della sua entrata in vigore, in particolare:
- Decreto del Consiglio federale del 10 maggio 19571concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli;
- Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 19602concernente i controlli della circolazione stradale;
- Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 19653concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per gli esami di guida;
- Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 19664concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall’estero;
- Decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 19675concernente le licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri;
- Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 19676concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti;
- Decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 19687concernente l’accertamento dell’ebrietà degli utenti della strada;
- Decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 19698concernente le targhe per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o consolari;
- Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 19699concernente i maestri conducenti e le scuole di guida;
- Decreto del Consiglio federale del 27 agosto 196910concernente le disposizioni amministrative per l’esecuzione della legge federale sulla circolazione stradale;
- Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 197111concernente i requisiti medici minimi per i conducenti di veicoli e l’esame medico;
- Articolo 20 dell’ordinanza del 6 luglio 195112sulle filovie.