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Art. 151p

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Una licenza di condurre della sottocategoria D1 ottenuta fino al 14 luglio 2023 (fatto salvo l’art. 151d cpv. 10) autorizza a condurre a titolo professionale nel traffico interno anche autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di 16, escluso quello del conducente, e posti in piedi.
  2. Le persone di cui all’articolo 11b capoverso 3 lettera a che hanno presentato domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone prima del 1° marzo 2024 e possiedono già una licenza delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 o il permesso per il trasporto professionale di persone, non sono convocate dall’autorità cantonale a un esame medico di idoneità alla guida.

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