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Art. 151m

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Entro tre anni dall’entrata in vigore delle disposizioni relative all’età minima di 17 anni per l’ottenimento della licenza per allievo conducente della categoria B o BE (art. 6 cpv. 1 lett. cbis, 22 cpv. 1bise all. 12 numero I lett. b), il DATEC ne valuta gli effetti.
  2. Esso pubblica i risultati della valutazione e presenta al Consiglio federale una proposta circa il seguito da dare.

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