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Art. 127

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. La statistica dei veicoli è tenuta dall’Ufficio federale di statistica.
  2. La statistica dei veicoli comprende:
    1. 1 l’effettivo dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre;
    2. il numero mensile dei veicoli a motore, secondo la lettera a, immatricolati per la prima volta;
    3. l’effettivo dei rimorchi per trasporto e di lavoro in circolazione il 30 settembre;
    4. l’effettivo dei ciclomotori e dei velocipedi a fine anno;
    5. il numero di ciclomotori e veicoli a motore, secondo la lettera a, importato ogni mese.
  3. In conformità di quanto previsto dall’Ufficio federale di statistica, la documentazione per la statistica dei veicoli a motore, giusta il capoverso 2 lettere a e b, è messa a disposizione dal Controllo federale dei veicoli, mentre la documentazione per la statistica dei rimorchi nonché dei ciclomotori e velocipedi (cpv. 2 lett. c e d), dai Cantoni e per la statistica dell’importazione (cpv. 2 lett. e), dall’UDSC.2
  4. I moduli necessari per i rilevamenti statistici sono forniti dall’Ufficio federale di statistica. Su domanda di quell’ufficio l’USTRA può disciplinare diversamente la procedura di notificazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  2. Nuovo testo giusta la cifra II 1 dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

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