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Art. 120

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Se un veicolo o un rimorchio è immatricolato in un altro Cantone, l’autorità di immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e le targhe all’autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.1
  2. Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

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