I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità d’ammissione nonché le autorità di ricorso sottostanno all’obbligo di mantenere il segreto riguardo agli accertamenti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica e all’esame dell’acuità visiva dei richiedenti la licenza per allievi conducenti e dei titolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio d’informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami.
Gli accertamenti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.
Le perizie e i rapporti ai sensi della presente ordinanza che non risalgono a più di tre mesi prima devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni. I Cantoni si comunicano reciprocamente i nominativi dei medici e degli psicologi riconosciuti rispettivamente secondo gli articoli 5abise 5c .1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). ↩
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