741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Per il trasporto di persone (art. 68 cpv. 4 e 76 ONC) sono ammessi soltanto i semirimorchi o i rimorchi normali.1Essi non devono essere più larghi del veicolo trattore.
Sono applicabili le seguenti disposizioni:
per gli autoveicoli: quelle relative ai posti a sedere e ai posti in piedi (art. 107 cpv. 1 e 2);
per gli autobus e i minibus: quelle relative all’abitacolo (art. 121 e 122) come anche alle porte, alle uscite di sicurezza e all’equipaggiamento complementare (art. 123).
Footnotes
Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
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