Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 186 | Omnilex
Law
/
OETV · Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Art. 186
Art. 185
Art. 187
Torna alla legge
Art. 186
Art. 185
Art. 187
741.41
OETV
Federal Council Ordinance
1 ott 1995
Fonte originale
Gli assi dei rimorchi devono essere molleggiati.
Questa disposizione non si applica:
agli assi oscillanti nell’asse longitudinale o agli assi simili;
ai rimorchi trainati da veicoli trattori la cui velocità massima non supera 45 km/h;
ai rimorchi sui quali le sospensioni sarebbero inopportune, per esempio in seguito ad uso frequente su terreni vari.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.