741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I monopattini autobilanciati devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione.
Il freno di servizio può consistere in:
due freni indipendenti l’uno dall’altro che agiscono ciascuno in maniera uniforme sulle ruote di un asse e, se azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure
un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva.
Il freno ausiliario di cui al capoverso 2 lettera b può essere utilizzato come freno di stazionamento. Il dispositivo di sostegno può fungere da freno di stazionamento se è in grado di impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento. Per i veicoli a una sola ruota è sufficiente un altro sostegno appropriato, purché soddisfi le stesse condizioni.
4 e5. .1
Footnotes
Abrogati dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
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