741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I carri a mano provvisti di motore non possono avere più di 3,00 m di lunghezza senza il timone e più di 1,80 m di larghezza. Il peso totale non deve superare 3,00 t e la velocità massima 8 km/h.
Nella misura in cui per i carri a mano provvisti di motore non sono previste disposizioni speciali, possono essere fatte valere le agevolazioni degli articoli 118 e 119–120a .2
Footnotes
Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4939). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
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