741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Le esigenze per l’illuminazione si fondano sugli articoli 109 a 111. Tuttavia non è necessaria la luce per illuminare la targa.
Sui veicoli a motore agricoli e forestali, predisposti davanti per il trasporto di attrezzi accessori, sono ammessi due fari a luce anabbagliante supplementari ad un’altezza massima di 3,00 m, nella misura in cui contemporaneamente è possibile accendere soltanto un paio di fari a luce anabbagliante.1
In deroga all’articolo 109 capoverso 4, sui veicoli a motore agricoli e forestali aventi una larghezza superiore a 2,10 m non devono essere fissate luci d’ingombro, anche se le luci di posizione e le luci di coda distano dalla sagoma del veicolo più di 0,10 m.
In vece dei catarifrangenti possono essere usati rivestimenti riflettenti con una superficie luminosa di almeno 100 cm2. Se le attrezzature di lavoro coprono i catarifrangenti o le luci, di notte o in caso di cattivo tempo devono essere applicati dispositivi sostitutivi equivalenti.