741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Le motoslitte devono essere munite di un freno di servizio e di un freno di stazionamento. Possono avere installazioni di trasmissione comuni. I dispositivi d’azionamento devono essere indipendenti. Quello del freno di stazionamento deve essere meccanico.
L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.
L’articolo 146 capoversi 1 e 2 si applica al sistema di ritenuta per passeggero come anche ai poggiapiedi e ai predellini delle motoslitte.
I fari di profondità, la luce per illuminare la targa e gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari. Quale sistema antifurto è sufficiente una catena con lucchetto o un altro sistema a lucchetto parimenti sicuro.1
L’articolo 146 capoverso 4 si applica al dispositivo d’agganciamento.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
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