741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I motoveicoli devono essere muniti di due freni di servizio indipendenti dei quali uno agisce sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore. Possono essere combinati, nella misura in cui in caso di guasto un freno rimanga efficace. Per i freni idraulici deve essere facilmente verificabile il livello del liquido.
1bis. I veicoli a motore senza carrozzino laterale di cui all’articolo 14 lettera a devono essere conformi al regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda il sistema antibloccaggio o il sistema di frenatura combinato, oppure offrire un livello di protezione equivalente. Sono esclusi i veicoli che non rientrano nel campo d’applicazione del suddetto regolamento UE.1
L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
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