741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
A sinistra e a destra è obbligatorio uno specchio retrovisore esterno con una superficie minima di 69 cm2. Per i veicoli a due ruote con una velocità massima per costruzione fino a 50 km/h è sufficiente uno specchio retrovisore esterno a sinistra. Alla costruzione, al montaggio e all’angolo di visuale si applica l’articolo 112.1
Per i veicoli con carrozzeria chiusa che non possono trainare rimorchi, uno specchio retrovisore interno può sostituire quello esterno destro se il lunotto è sufficientemente grande.2
Sono parimenti ammessi altri dispositivi che permettono al conducente di avere il medesimo campo visivo verso il dietro.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.