Il numero di posti sui veicoli, incluso quello del conducente, può ammontare al massimo a:
| posti | |
|---|---|
| a. per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 | 2 |
| b. per i tricicli a motore adibiti al trasporto di persone | 5 |
| c. per i tricicli a motore adibiti al trasporto di cose | 2 |
| d. per i quadricicli leggeri a motore | 2 |
| e. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria aperta | 2 |
| f. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria aperta, ma con struttura di protezione antiribaltamento | 3 |
| g. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria chiusa | 4 |
| h. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di cose | 2 |
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