741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I freni a molla sono ammessi come freni di servizio, freni ausiliari e freni di stazionamento se sono adempiuti i requisiti fissati per ognuno di essi. Se servono soltanto come freni di stazionamento, non è necessario che la loro efficacia sia progressiva.
Se la sorgente usuale di energia cessa di agire, i freni a molla devono potere essere liberati con dispositivi di soccorso (ad es. meccanici, idraulici oppure con aria compressa proveniente da un serbatoio d’alimentazione indipendente dal sistema dei freni a molla). Fanno eccezione gli autoveicoli di lavoro con dispositivo di propulsione idrostatico e peso complessivo non superiore a 5 t.1
Per i freni a molla che servono da freni ausiliari non è necessario un serbatoio speciale di aria compressa.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
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