741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Gli scuolabus sono minibus e autobus con posti e abitacolo di dimensioni ridotte nonché peso per persona limitato. Sono ammessi alla circolazione unicamente se il rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV1attesta che, per la fascia di età interessata, offrono un livello di protezione equivalente a quello dei sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 129 o al regolamento UNECE n. 44, in deroga all’articolo 3a paragrafo 1 nella versione della serie d’emendamento 03 o successive.2
I minibus e gli autobus adibiti al trasporto di scolari possono essere muniti, davanti e dietro, del pertinente contrassegno giusta l’allegato 4. Il contrassegno deve essere coperto o tolto se il veicolo non è adibito al trasporto di scolari.