| a.2 per gli autobus a un piano con oltre 23 posti a sedere, compreso quello del conducente, e per i posti in piedi | 1,80 m |
|---|---|
| b.3 per gli autobus con al massimo 23 posti a sedere, compreso quello del conducente | 1,50 m |
| c.4 per gli autobus a due piani: | |
| 1. al piano superiore | 1,50 m |
| 2. al piano inferiore | 1,77 m |
| 3. al piano inferiore nella parte situata sopra o dietro l’asse posteriore | 1,62 m |
| d. nei minibus, esclusi gli scuolabus | 1,50 m.5 |
2bis. Gli autobus a due piani delle categorie I e II il cui piano superiore può trasportare oltre 50 passeggeri devono essere dotati di due scale che colleghino lo spazio passeggeri superiore a quello inferiore. La presente disposizione si applica ai veicoli della categoria III il cui piano superiore può trasportare oltre 30 passeggeri.6 3. Lo spazio per i passeggeri deve essere munito d’illuminazione elettrica. Se questo spazio è separato dalla cabina di guida, i passeggeri devono, in caso di necessità, poter chiedere la fermata del veicolo. 4. I portabagagli devono essere tali che i bagagli non cadano in caso di frenate brusche. 5. Per quanto concerne la resistenza meccanica della carrozzeria, gli autobus devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 66.7
Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
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