741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Se necessario, la velocità massima può essere limitata qualora lo esigano peculiarità tecniche, segnatamente dispositivi di guida non usuali o possibilità di frenatura insufficienti o mancanza di sospensioni.
Gli autoveicoli che per costruzione, per legge o per un limite imposto dall’autorità o dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 1 lett. b ONC1) hanno una velocità massima inferiore a 80 km/h devono portare posteriormente un contrassegno ben visibile che indichi la velocità massima con il numero corrispondente, conformemente all’allegato 4. La velocità massima deve essere iscritta nella licenza di circolazione.2