741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Gli autoveicoli pesanti devono essere muniti di almeno un cuneo facilmente accessibile (art. 90 cpv. 3).
Gli autoveicoli di trasporto pesanti devono essere equipaggiati con uno o più estintori idonei all’uso sui veicoli, facilmente accessibili e conformi all’attuale stato della tecnica, come descritto in particolare nella norma EN 3. Gli estintori devono avere un contenuto totale minimo di 6,00 kg.1
Le esigenze per il controllo e il mantenimento in assetto degli estintori prescritti secondo la presente ordinanza o la SDR si fondano sulle indicazioni del costruttore dell’apparecchio. Il servizio di manutenzione deve essere svolto almeno ogni tre anni; il termine (mese/anno) per il successivo servizio di manutenzione deve essere indicato sull’estintore. Sono salve le ulteriori disposizioni della SDR.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.