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Art. 113

741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
  1. Sulle aree di circolazione pubbliche appartenenti a privati, l’autorità può ordinare regolamentazioni e limitazioni del traffico dopo aver sentito il proprietario.1
  2. Per assicurare la sicurezza della circolazione sulle strade pubbliche, l’autorità può ordinare i provvedimenti che s’impongono, anche allo sbocco di strade e di vie che servono soltanto all’uso privato.
  3. Il proprietario che ha ottenuto, per proteggere la sua proprietà, un divieto o una limitazione di circolare sulle sue strade, vie o piazzali può collocare il corrispondente segnale con il cartello complementare «Privato», «Strada privata» ecc., secondo le direttive dell’autorità.
  4. 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459).

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