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Art. 104

741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
  1. L’autorità ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni. Sono riservati l’obbligo degli utenti della strada di segnalare ostacoli sulla carreggiata (art. 4 cpv. 1 LCStr; art. 23 e 54 ONC1), la competenza della polizia di collocare i segnali necessari nella misura in cui è autorizzata a ordinare provvedimenti di propria iniziativa (art. 107 cpv. 4; art. 3 cpv. 6 LCStr) nonché la competenza del personale di veicoli d’accompagnamento di esporre su pannelli a messaggio variabile il segnale «Altri pericoli» (1.30; art. 103 cpv. 5).2
  2. I Cantoni possono delegare ai Comuni i compiti concernenti la segnaletica, ma devono esercitare la sorveglianza.
  3. L’USTRA ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali, compresi i raccordi con i relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l’articolo 2 lettere c–e OSN. I segnali e le demarcazioni relativi al completamento della rete delle strade nazionali approvata e che non valgono oltre un anno possono essere collocati dall’autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l’emanazione di regolamentazioni della circolazione si applica l’articolo 110 capoverso 2.3
  4. Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1), nonché curare la segnaletica relativa a regolamentazioni militari del traffico.4
  5. Inoltre, le persone seguenti hanno il diritto di collocare segnali, conformemente alle direttive dell’autorità:
    1. 5 i proprietari di un posto di parcheggio privato: il segnale «Parcheggio» (4.17), che può recare il nome dell’azienda;
    2. i proprietari di strade, vie o piazze private: i segnali indicanti un divieto o una restrizione di circolare per proteggere i loro fondi (art. 113 cpv. 3);
    3. gli imprenditori: i segnali necessari nei pressi dei cantieri (art. 80 e 81).
  6. L’autorità sente il parere dell’autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell’amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere delle demarcazioni nei pressi di passaggi a livello o dei segnali stradali che annunciano passaggi a livello o veicoli ferroviari su strada.6

Footnotes

  1. RS 741.11

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

  6. Nuovo testo giusta l’all.cifra II n. 1 dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

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