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Art. 9

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr)

  1. Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l’incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata.
  2. Se una strada stretta non permette l’incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri.1Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d’incrocio;* all’incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l’articolo 38 capoverso 1 primo periodo.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  2. Nuovo testo del per. 2 giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

  3. Nota abrogata dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

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