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Art. 87

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. Sono considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra la sede e il luogo di svolgimento dell’attività.1
  2. Sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i seguenti trasporti, se non sono effettuati per fornitori o acquirenti che commerciano, producono o trasformano a titolo professionale le merci trasportate:2
    1. 3 il carico e lo scarico di beni dell’azienda come foraggi, strame, concimi, sementi, di macchine e apparecchi agricoli, forestali o domestici, di mobili e materiali da costruzione;
    2. i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l’alpeggio, i mercati e le esposizioni;
    3. le consegne al primo acquirente dei prodotti dell’azienda per la trasformazione o l’utilizzazione;
    4. 4 i trasporti per una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un’azienda agricola o forestale quale azienda accessoria.
  3. Sono equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola o forestale:5
    1. i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo e forestale;
    2. i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del veicolo partecipa direttamente;
    3. i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità;
    4. 6 i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario;
    5. 7 le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile;
    6. 8 le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli e forestali che servono come beni culturali tecnici.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

  7. Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

  8. Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

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