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Art. 82

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi eccezionali è applicabile l’articolo 67 capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l’articolo 78.1
  2. Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare nel contempo alcun altro veicolo. In casi giustificati, l’autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri trainino, al massimo, due rimorchi eccezionali e che veicoli a motore, ad eccezione dei motoveicoli, tranino, al massimo, due piccole casse mobili. Per gli espositori di fiere può autorizzare due rimorchi per una lunghezza complessiva massima della combinazione di veicoli di 30 m.2
  3. Il permesso per i rimorchi eccezionali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

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