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Art. 71

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. I conducenti di veicoli a motore e dei velocipedi* come anche i passeggeri non devono tirare né rimorchiare a traino o a spinta veicoli od oggetti. È parimente vietato tirare sciatori, slitte per sport e simili e condurre animali. I ciclisti adulti possono, tuttavia, tenere, con la necessaria prudenza, un cane al guinzaglio.
  2. L’autorità cantonale può consentire di rimorchiare a traino legna e simili, come anche di tirare sciatori nelle regioni di sport invernali.1
  3. .2
  • Per i ciclisti, cfr. anche art. 46 cpv. 4 LCStr.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

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