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Art. 58

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 29 LCStr)

  1. Parti integranti, attrezzature di lavoro o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.1
  2. Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli, di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco davanti e rosso dietro; i catarifrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti eccezionali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d’ingombro.2 2bis. L’estremità di carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo deve essere contrassegnata chiaramente.3
  3. Durante la circolazione, le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzate e le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse protettrici ben visibili.
  4. .4
  5. I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di almeno 100 m.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

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