Torna alla legge

Art. 50

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per circolare su:
    1. aree di traffico destinate ai pedoni quali marciapiedi, strade pedonali, corsie pedonali, zone pedonali;
    2. ciclopiste;
    3. carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d’incontro;
    4. carreggiate di strade secondarie, se lungo la strada mancano il marciapiede, il sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento dell’utenza è esiguo.
  2. Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.