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Art. 48

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 49 LCStr)

  1. Le persone che spingono carri a mano, di larghezza non superiore a 1 m, carrozzelle per bambini, sedie a rotelle per invalidi o velocipedi devono osservare almeno le norme e i segnali per i pedoni. Sulla carreggiata, tuttavia, esse devono sempre procedere in fila indiana. 1bis. L’impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso locale.1
  2. .2
  3. Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti che le rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.3
  4. .4

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

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