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Art. 32

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 41 LCStr)

  1. Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell’ultimo rimorchio.
  2. Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l’attività in questione.

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