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Art. 2a

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 31 cpv. 2bise 2terLCStr)

  1. È vietato guidare sotto l’influsso dell’alcol:
    1. durante lo svolgimento dell’attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;
    2. durante il trasporto professionale di persone;
    c*.* 1 autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t; d. durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all’obbligo del contrassegno; e. ai maestri conducenti, durante l’esercizio della professione; f. ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d’esercitazione; g. agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida; h. ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M. a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia; b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto; c. veicoli la cui velocità massima per costruzione2non superi i 45 km/h; d. veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19953concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).4
  2. Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:
  3. Una persona è sotto l’influsso dell’alcol se:
    1. presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l;
    2. presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille; oppure
    3. ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui alla lettera b.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3837).

  2. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 741.41

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3837).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2595).

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