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Art. 25

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

( art. 38 LCStr)

  1. La tranvia o la ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può essere sorpassata a sinistra soltanto dove non sboccano altre strade e quando non è intralciato il traffico in senso inverso.
  2. Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, il conducente del veicolo che circola nel medesimo senso deve lasciare spazio sufficiente, affinché i veicoli provenienti in senso inverso possano scansare a sinistra i veicoli su rotaia.
  3. Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d’una tranvia o ferrovia su strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli che circolano nella medesima metà della strada devono fermarsi sino a che i passeggeri abbiano lasciato libera la carreggiata.
  4. Se nessuna tranvia o ferrovia su strada si avvicina, i veicoli che voltano a sinistra possono portarsi sulle rotaie per mettersi in preselezione.
  5. I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada né a meno di 1.50 metri dalla rotaia più vicina.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

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