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Art. 23

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 4 cpv. 1 LCStr)

  1. Il segnale di veicolo fermo prescritto (art. 90 cpv. 2 OETV1) deve trovarsi in un posto facilmente accessibile del veicolo.2
  2. Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato al margine della carreggiata appena un veicolo, per motivi impellenti, è lasciato in sosta sulla carreggiata contrariamente alle prescrizioni come pure per segnalare un veicolo in sosta sulla corsia di emergenza. Il segnale deve essere collocato dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso e, sulle strade a traffico rapido, ad almeno 100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di emergenza, sul margine destro di questa. Non è necessario collocare il segnale di veicolo fermo in caso di fermata d’emergenza in uno spiazzo con segnale di posto di fermata per veicoli in panne (4.16).3
  3. Le luci di avvertimento lampeggianti (art. 110 cpv. 1 lett. g OETV) possono essere usate solamente per segnalare un pericolo nel modo seguente:4
    1. sul veicolo fermo, a complemento del segnale di veicolo fermo nonché sugli scuolabus segnalati come tali per permettere agli scolari di salire e scendere (art. 6 cpv. 5);
    2. sui veicoli in marcia, in caso di rallentamento improvviso del traffico causato segnatamente da un incidente o da un ingorgo oppure in caso di rimorchiatura sulle autostrade e sulle semiautostrade.5
    4 e5. .6
  4. Il segnale di veicolo fermo deve pure essere applicato sulla parte posteriore dei veicoli rimorchiati.

Footnotes

  1. RS 741.41

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

  6. Abrogati dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

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