741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale
Ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.
È considerato un accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge del 24 giugno 19701sulle multe disciplinari l’accertamento fatto sulla scorta di materiale fotografico o filmico prodotto da un sistema di misurazione automatica.
Footnotes
[RU 1972 734; 1996 1075; 2006 3545art. 44 n. 4; 2012 6291n. II; 2013 4669.RU 2017 6559all. n. I]. Vedi ora: art. 3 cpv. 2 della L del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (RS 314.1 ). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.