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Art. 37

741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale
  1. I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell’USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):
    1. le notifiche di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettere a-c ed e OCCS entro il 31 gennaio dell’anno seguente;
    2. le notifiche di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera d OCCS entro il 30 giugno dell’anno seguente.
  2. Sono fatti salvi i termini di notifica che divergono da quanto previsto dal capoverso 1 e stabiliti sulla base di una convenzione con l’USTRA.

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