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OOCCS-USTR · Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Art. 37
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Art. 37
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741.013.1
OOCCS-USTR
Federal Office Ordinance
1 ott 2008
Fonte originale
I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell’USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):
le notifiche di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettere a-c ed e OCCS entro il 31 gennaio dell’anno seguente;
le notifiche di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera d OCCS entro il 30 giugno dell’anno seguente.
Sono fatti salvi i termini di notifica che divergono da quanto previsto dal capoverso 1 e stabiliti sulla base di una convenzione con l’USTRA.
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