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Art. 33

741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale
  1. I laboratori devono sottoporsi agli audit che l’USTRA organizza a scadenze regolari.
  2. Ogni laboratorio è sottoposto ad audit almeno ogni cinque anni. In caso di indizi di irregolarità, un audit può essere svolto in qualsiasi momento.
  3. I laboratori devono garantire agli ispettori il libero accesso a locali, apparecchi, documenti e registri, nonché fornire informazioni su metodi, apparecchi e misure interne volte a incrementare la qualità.
  4. Se un laboratorio è accreditato dal servizio d’accreditamento svizzero di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 17 giugno 19961sull’accreditamento e sulla designazione, non vengono effettuati audit ai sensi del capoverso 1. Il laboratorio deve tuttavia presentare una lista di controllo dopo ogni audit conformemente alle istruzioni dell’USTRA. Sono fatti salvi gli audit supplementari organizzati dall’USTRA in caso di indizi di irregolarità.

Footnotes

  1. RS 946.512

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