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Art. 29

741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale
  1. L’USTRA rilascia il riconoscimento definitivo se per la durata del riconoscimento provvisorio il laboratorio ha superato le prove di attitudine organizzate dall’USTRA e un audit.
  2. Se il laboratorio non soddisfa questi requisiti, l’USTRA può prorogare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio prevede di soddisfare le condizioni richieste.
  3. L’USTRA stila un elenco dei laboratori riconosciuti.

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