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Art. 21

741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale

In caso di malfunzionamento o di dubbi circa la precisione della misurazione, gli etilometri precursori e gli etilometri probatori possono essere nuovamente impiegati soltanto dopo essere stati sottoposti alle seguenti procedure di verifica di conformità secondo l’ordinanza del DFGP del 30 gennaio 20151sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA):

  1. gli etilometri precursori, a una manutenzione di cui all’articolo 6 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all’articolo 6 lettera c OMAA;
  2. gli etilometri probatori, a una nuova taratura di cui all’articolo 10 lettera a OMAA, a una manutenzione di cui all’articolo 10 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all’articolo 10 lettera c OMAA.

Footnotes

  1. RS 941.210.4

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