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Art. 47

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. In collaborazione con i Cantoni e la Direzione generale delle dogane, l’USTRA gestisce una banca dati centrale.
  2. La banca dati serve:
    1. ad allestire statistiche sulle attività di controllo svolte conformemente alla presente ordinanza;
    2. 1 alla stesura del rapporto, destinato alla Commissione europea e all’ITF, concernente le attività di controllo svolte conformemente alla presente ordinanza.
  3. Non possono essere trattati dati (art. 44–46 e 48) relativi a una persona identificata o identificabile.
  4. L’USTRA emana le necessarie istruzioni tecnico-amministrative, segnatamente il regolamento per il trattamento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4671).

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