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Art. 44

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I Cantoni notificano ogni anno all’USTRA:
    1. i dati rilevati durante i controlli delle merci pericolose giusta l’articolo 48 lettera b numero 1;
    2. i dati rilevati durante i controlli tecnici giusta l’articolo 48 lettera b numero 2;
    3. i dati rilevati durante i controlli dei periodi di lavoro, di guida e di controllo giusta l’articolo 48 lettera b numero 3;
    4. il numero delle aziende sottoposte all’OLR 11domiciliate nel Cantone e il numero di quelle controllate;
    5. le infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro, di guida e di riposo commesse da conducenti stranieri in Svizzera e le sanzioni inflitte, nonché le sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti svizzeri in uno Stato membro dell’Unione europea.
  2. L’USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura.

Footnotes

  1. RS 822.221

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