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Art. 36

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

La polizia notifica all’autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale. Non deve essere fatta nessuna notifica se la denuncia si basa sull’articolo 6 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20161sulle multe disciplinari.2

Footnotes

  1. RS 314.1

  2. Nuovo testo del per. giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).

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