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Art. 28

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. In occasione di controlli su strada o nell’azienda possono essere richiesti campioni di merce o di imballaggi.
  2. Possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati a condizione che ciò non comporti un pericolo per la sicurezza. I campioni sono consegnati per esame a un laboratorio riconosciuto dal Cantone.
  3. Se il prodotto trasportato non è conforme alle prescrizioni, può essere vietata l’esecuzione del trasporto o possono essere sequestrati gli imballaggi.

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