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Art. 26

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose deve essere effettuato in base alla lista di controllo di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/19991.
  2. Le autorità cantonali provvedono affinché sia sottoposta a controllo una quota rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose.
  3. Dopo il controllo, al conducente sono consegnati la lista di controllo debitamente compilata o un certificato attestante l’esecuzione del controllo.
  4. Prima di effettuare un controllo devono essere consultata l’eventuale lista di controllo o l’eventuale certificato inerente a un controllo recentemente effettuato. La portata del controllo è eventualmente ridotta di conseguenza.
  5. L’USTRA determina la forma e il contenuto della lista di controllo e del certificato di controllo.

Footnotes

  1. Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 13 nov. 2022.

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