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Art. 14

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l’adeguata sorveglianza di una persona qualificata.
  2. Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall’USTRA.
  3. Su proposta dei Cantoni, l’USTRA riconosce i laboratori che dispongono delle installazioni necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame irreprensibile. Esso controlla o fa controllare l’attività dei laboratori riconosciuti.

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