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Art. 89t

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina:

  1. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
  2. le competenze e la responsabilità nell’ambito del trattamento dei dati;
  3. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;
  4. la procedura d’immissione dei dati;
  5. il collegamento con altri sistemi d’informazione;
  6. la collaborazione con i servizi competenti;
  7. la comunicazione dei dati;
  8. il diritto d’informazione e di rettifica;
  9. la sicurezza dei dati;
  10. l’organizzazione e la portata della statistica dei controlli della circolazione stradale.

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