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Art. 89r

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. I servizi seguenti trattano i dati del sistema d’informazione:
    1. l’USTRA;
    2. i servizi competenti per l’immissione dei dati nel sistema.
  2. I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i dati relativi ai controlli di loro competenza.
  3. Il Consiglio federale può autorizzare altri servizi a trattare i dati del sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo.

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